IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  2,  commi 1, lettera h), e 5, della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  febbraio  1993,  n.  40, sulla
revisione  dei  controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle
regioni;
  Ritenuto   di   dover   introdurre   nel  predetto  decreto  alcune
disposizioni  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e dei criteri
direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;
  Acquisito  il  parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e per il coordinamento delle
politiche comunitarie e gli affari regionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993,
n.  40,  le  parole: "esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico  perseguito"  sono  sostituite dalle seguenti: "esclusa ogni
valutazione di merito".
  2.  Nel  comma  1  dell'art.  1 del decreto legislativo 13 febbraio
1993, n. 40, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "  b)  atti  generali  di  indirizzo  o  di direttiva, piani anche
territoriali,  programmi  e altri atti integrativi o modificativi dei
contenuti dei predetti provvedimenti ovvero che ne tengano luogo;".
 
           Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  La  legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza  territoriale".  Si trascrive il testo del relativo
          art. 2, commi 1, lettera h), e 5:
             "Art. 2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo  della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti  legislativi,   diretti   al   contenimento,   alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della produttivita', nonche' alla sua  riorganizzazione;  a
          tal fine e' autorizzato a:
              a) - g) (omissis);
               h)  prevedere  procedure  di  contenimento e controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e   nei   bilanci  delle  altre  amministrazioni  ed  enti,
          l'evidenziazione della spesa complessiva per il  personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli  amministrativi  dello   Stato   sulle   regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando  l'audizione   dei   rappresentanti   dell'ente
          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli
          organi  di   controllo   anche   al   fine   di   garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso;
              i) - mm) (omissis).
             2 - 4 (Omissis).
             5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei  decreti  di
          cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri
          direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo  parere
          delle  commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993".
          Nota all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 40/1993 (Revisione
          dei controlli dello Stato sugli atti  amministrativi  delle
          regioni,  ai  sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 1 (Atti fondamentali soggetti a controllo).  -  1.
          Il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti amministrativi
          della regione,  esclusa  ogni  valutazione  di  merito,  si
          esercita sulle seguenti categorie di atti:
               a)   regolamenti   ed   altri  atti  aventi  contenuto
          normativo a rilevanza esterna;
               b) atti generali di indirizzo o  di  direttiva,  piani
          anche  territoriali,  programmi  e altri atti integrativi o
          modificativi  dei  contenuti  dei  predetti   provvedimenti
          ovvero che ne tengano luogo;
               c) contratti collettivi decentrati di cui all'art. 45,
          comma  4,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3
          febbraio 1993, n. 29;
               d) piante organiche e relative variazioni;
               e) atti  di  disposizione  del  demanio  e  patrimonio
          immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;
               f)   criteri   e   modalita'  per  la  concessione  di
          sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
               g) appalti e concessioni che  non  siano  previsti  in
          atti  di  programmazione  o  che  non ne costituiscano mera
          esecuzione;
               h) assunzione di servizi pubblici, non riservati  alla
          disciplina  della  legge  regionale,  e  concessione  degli
          stessi non derivanti da piani e programmi;
               i)  atti  generali  e  relativi alla determinazione di
          tariffe, canoni o rette per il rilascio di  autorizzazioni,
          licenze ed altri analoghi provvedimenti;
               l)  atti  e  provvedimenti  generali  attuativi  delle
          direttive ed applicativi dei  regolamenti  della  Comunita'
          economica europea".